Il compito infinito

Nella Dichiarazione universale dei diritti umani (approvata a Parigi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948) leggiamo:


Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di
promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni[…] proclama

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 30

Nulla della presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

Già dal preambolo è evidente la carica innovativa di questa dichiarazione che enuncia, nell’assetto delle relazioni internazionali, il rispetto della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili come base per la giustizia e la pace nel mondo. Nell’ordine mondiale dunque il valore della dignità umana dovrebbe essere posto al di sopra della sovranità degli Stati. L’articolo 1 inoltre trasforma l’idea del diritto da privilegio a patrimonio universale di ogni essere umano, tanto da essere considerato ormai un principio etico, culturale e non da ultimo giuridico. Da ciò discende che qualsiasi Stato/attore che non adotti le adeguate misure per proteggere gli uomini, i civili, o che li privi dei mezzi di sussistenza vitale stia compiendo una violazione non solo contro un principio etico ma anche contro l’articolo 1 della Dichiarazione dei diritti umani. Non sorprende quindi che, secondo il rapporto dell’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (OHCHR): uccisioni illegali, pratiche di punizione collettiva, distruzione di infrastrutture civili, sfollamenti forzati, privazione di servizi essenziali e ostacoli all’assistenza umanitaria sono da considerarsi tutti come violazioni del diritto internazionale umanitario.

Dall’ultimo articolo della suddetta Dichiarazione, l’articolo 30, definito come clausola di protezione, si deduce che né uno Stato, né un gruppo politico o religioso, né un singolo individuo può invocare un diritto (come per esempio la sovranità, la sicurezza, l’autodifesa) per giustificarne la violazione di altri come:

  • il diritto alla vita (Art. 3),
  • il diritto a non essere trattati in modo disumano (Art. 5),
  • il diritto al cibo, all’acqua, alla salute (derivati da Art. 25),
  • la protezione della dignità umana (Art. 1).

A fronte di quanto appena esposto esiste però un insormontabile limite giuridico che risiede nel fatto che si tratti di una Dichiarazione e non di un Trattato internazionale obbligatorio. Mancando infatti ogni meccanismo di enforcement, che garantirebbe l’applicazione coattiva delle norme, gli Stati, pur accettando in linea di principio quanto sopra sostenuto, si scontrano molto spesso con considerazioni geopolitiche, obiettivi militari e interessi strategici che minano la validità della Dichiarazione stessa. Senza una volontà politica e la collaborazione tra gli Stati, anche gli organismi internazionali (come la Corte penale internazionale o le procedure Onu) possono, nello specifico, far poco.

Per questo ognuno di noi è chiamato a intervenire, rifiutando pratiche disumanizzanti, sia dal punto di vista etico che giuridico. A tal fine sarà sempre necessario non essere indifferenti al mondo, ma ascoltare, informarsi e comprenderne la complessità. Come necessario sarà contrastare le semplificazioni e le facili propagande. La coscienza non vuole muri di odio ma ponti di umanità.

In Bridge and Door Georg Simmel riflette proprio su come il ponte sia una manifestazione della capacità umana di separare e connettere, perché non si può ignorare che la divisione esista. Essa va riconosciuta e al contempo superata creando una unità differente che riparta dalla comune volontà di difendere i diritti umani. Nel periodo storico che stiamo vivendo è perciò fondamentale tornare a parlare di responsabilità umana, della possibilità di costruire il diritto su basi altre.

In the immediate as well as the symbolic sense, in the physical as well as the intellectual sense, we are at any moment those who separate the connected or connect the separate. (G.Simmel)

A tal fine riportiamo un brano illuminante di Eligio Resta, tratto dalla sua teorizzazione sul diritto fraterno.  

Il diritto fraterno mette in evidenza tutta la determinatezza storica del diritto chiuso nell’angustia dei confini statali e coincide con lo spazio di riflessione legato al tema dei diritti umani, con una consapevolezza in più: che l’umanità è semplicemente luogo ‘comune’, il solo all’interno del quale si può pensare riconoscimento e tutela. In altre parole i diritti umani sono quei diritti che possono essere minacciati soltanto dall’umanità, ma che non possono trovare vigore, anche qui, se non grazie all’umanità stessa. […] Quest’ultima […] dunque, spogliata del suo contenuto metafisico, ci fa ritrovare scoperti di fronte alle nostre responsabilità nei confronti dei diritti umani: il diritto fraterno può essere la forma in cui può crescere un processo di auto-responsabilizzazione, a patto che la consapevolezza della condivisione si liberi della rivalità distruttiva tipica del modello dei ‘fratelli nemici’. Ed è noto che l’individuazione del ‘nemico’ è rivolta sempre al mantenimento dei confini, territoriali e identitari. […] Hans Kelsen, infatti, all’indomani della prima guerra mondiale, in un saggio mirabile sul pacifismo giuridico, aveva parlato del ‘compito infinito’ del giurista consistente nello smantellamento della categoria della sovranità degli Stati, destinato sempre a produrre quell’egoismo dell’appartenenza che è alla base della guerra. (E. Resta, Il diritto fraterno, Laterza, Roma-Bari 2002)

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